MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o  orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d’età  nell’ambito dell’A.S.D. AUDAX BASKET PISTOIA (di seguito per brevità anche solo “Associazione”). 

2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006,  indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua,  opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla  salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al  risultato sportivo. 

3. Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui l’Associazione e tutti i Tesserati FIP presso lo stesso sodalizio sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:  

a. La promozione dei diritti precedentemente menzionati;

b. La promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che garantiscano la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specialmente dei minori, assicurando l'uguaglianza, l'equità e valorizzando le diversità;  

c. La consapevolezza dei Tesserati riguardo ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e protezioni;

d. L'identificazione e l'implementazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia da parte della Associazione, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIP, al fine di ridurre i  rischi di comportamenti lesivi dei diritti, soprattutto nei confronti dei Tesserati minori; 

e. La gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di abusi, violenza e discriminazione, garantendo la protezione dei segnalanti; 

f. L'informazione dei Tesserati, inclusi i minori, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto agli abusi, alla violenza e alla discriminazione, con particolare enfasi sulle procedure di segnalazione; 

g. La partecipazione della Associazione e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIP nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;  

h. Il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia della Associazione. 

4. Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati  dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché il “Regolamento per la prevenzione e il  contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FIP e le sue Linee Guida. 



ARTICOLO 2 – Campo di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

• i tesserati e licenziati FIP, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso l’ Associazione;  

• tutti coloro che trattengono rapporti di lavoro o volontariato con l’ Associazione;

• tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l’ Associazione.



ARTICOLO 3 – Condotte rilevanti

Ai fini del presente documento, sono considerati comportamenti rilevanti i seguenti:

• Abuso psicologico: comprende qualsiasi atto intenzionale e indesiderato, come l'isolamento, la restrizione, la mancanza di rispetto, l'intimidazione o altre azioni che possano compromettere l'identità, la dignità e l'autostima del  tesserato, anche attraverso mezzi digitali.  

• Abuso fisico: coinvolge atti deliberati e indesiderati, come botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o il lancio di oggetti, che possono causare danni fisici, lesioni o compromettere lo sviluppo psico-fisico, inclusi  comportamenti come l'imporre carichi di allenamento inappropriati o l'uso improprio di strumenti sportivi.  

• Molestie: comprendono comportamenti sessuali o linguaggio inappropriato, nonché richieste indesiderate o non gradite a sfondo sessuale, che causano fastidio o disturbo.  

• Abuso sessuale: coinvolge comportamenti di natura sessuale non consensuale o il cui consenso è manipolato o negato, inclusi comportamenti coercitivi o coercitivi nei confronti del Tesserato.  

• Violenza di genere: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere.

• Bullismo e Cyberbullismo: include comportamenti offensivi e aggressivi, anche online, mirati a esercitare potere o controllo sui Tesserati, creando condizioni di disagio, insicurezza o esclusione.  

• Nonnismo (hazing): comporta iniziative umilianti e pericolose da parte di membri “anziani” verso i nuovi membri del gruppo.  

• Abuso di matrice religiosa: comprende ogni atto che limita o condiziona il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.  

• Abuso dei mezzi di correzione: coinvolge l'uso improprio del potere correttivo e disciplinare nei confronti di un tesserato.  

• Negligenza: si verifica quando un Tesserato, nonostante sia a conoscenza di un evento rilevante, omette di intervenire o segnalare, causando o permettendo un danno o un pericolo imminente di danno.  

• Incuria: comporta la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.  

• Altri comportamenti discriminatori: includono qualsiasi comportamento finalizzato a discriminare sulla base di etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive, religione,  convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. 

Rientrano inoltre tra le condotte rilevanti tutti quei comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità stabilite nel precedente art. 1.  



ARTICOLO 4 - Principi

I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

• garantire un ambiente basato su principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;  

• dare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilitàe altro;  

• prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con

particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;

• segnalare prontamente ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;  

• confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;  

• far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;  

• programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;  

• ottenere e conservare , in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento individuali e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per  l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;  

• prevenire, durante gli allenamenti e le partite, ogni forma di comportamento e di condotta sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;  

• spiegare chiaramente ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati  dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;  

• favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile



ARTICOLO 5 – Tutela dei minori

L’ Associazione è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano  contatti diretti e regolari con minori.  


ARTICOLO 6 – Uso degli spazi della Società

• Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’ Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale  o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.  

• Presso le strutture in gestione o in uso all’ Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.  

• Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti dell’ A.S.D. AUDAX BASKET PISTOIA 

• Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per  eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.  

• In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, dovrà essere consentito l’accesso a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le  procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere  aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore,  eccetera).  



ARTICOLO 7 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a FIP all’atto di affiliazione e  riaffiliazione.  

• Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell’ambito di ciascun Affiliato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente tesserato FIP;

b) essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;  

d) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi  internazionali riconosciuti. 

• La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità del sodalizio, del  nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla  regolamentazione federale. 

• Il Responsabile dura in carica 6 anni e può essere riconfermato.

• In caso di cessazione o dimissioni del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema  gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. 

• La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto  del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIP. Il sodalizio  provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.  

• Il Responsabile è tenuto a:

- vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FIP nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e  aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli  stessi;  

- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e  opportuna;  

- segnalare al Safeguarding Officer eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;  

- rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 17 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FIP;  

- formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;  

- valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano  d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;  

- partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati da FIP.



ARTICOLO 8 – Obbligo di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'articolo precedente e che coinvolgano Tesserati, in particolare minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi,  violenze e discriminazioni dell'Associazione e/o il Safeguarding Office della FIP.  

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il presente Regolamento può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIP.  



ARTICOLO 9 – Diffusione e attuazione

L’Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per  la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri  Tesserati FIP e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a  disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine  ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla  sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.  

Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al  momento in cui si instaura il rapporto con l’Associazione o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di  inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. 



ARTICOLO 10 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

• mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di  ogni altra condizione di discriminazione); 

• violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di  ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in  quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; 

• violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

• effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

• violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;

• violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello; 

• atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

• mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità  dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza,  colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale  recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal  

D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che  possono aver caratterizzato il fatto. 

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione. 



ARTICOLO 11 - Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1) I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce  parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di  genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari. 

2) Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

• richiamo verbale per mancanze lievi;

• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10;

• multa in misura non eccedente l’importo di 1 giorno di retribuzione;

• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

• risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

3) Ai fini del precedente punto:

• incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle  molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività  sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non  abbia rilevanza esterna; 

• incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le  procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della  violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a  rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione  abbia rilevanza esterna; 

• incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile  l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti,  leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali: 

 - l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

 - l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra  condizione di discriminazione; 

 - la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante

 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le  Autorità Sportive); 

• incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la  multa non eccedente l’importo di 1 giorno della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate  segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle  molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società  volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di  discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante; 

• incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla  commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno  attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso  alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e  discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse. 



ARTICOLO 12 - Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

• richiamo verbale per mancanze lievi;

• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente art. 10 ;

• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 6 mesi;

• rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.



ARTICOLO 13 – Segnalazione dei comportamenti lesivi

1) In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e  discriminazioni tramite comunicazione via posta elettronica all’indirizzo safeguardingaudaxpistoia@gmail.com.  

2) In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office Federale.  

3) In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.  

4) L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:  

• presentato una denuncia o una segnalazione;

• manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

• assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; o reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;  

• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.



ARTICOLO 14 – Inclusività

L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,  orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva,  relazionale o sportiva. L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto  di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’Associazione anche  mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi e convenzioni.  



ARTICOLO 15 – Norme finali

Come previsto dalla Safeguarding Policy della FIP, il presente documento viene revisionato dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché eventuali integrazioni alle normative della FIP  



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